Descrizione completa del bando
Il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Tipologia di interventi ammissibili
Il credito d’imposta è riconosciuto a fronte degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.
In sostanza, la variazione introdotta con la nuova disposizione normativa, per l’anno 2020, riguarda esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.
Ciò comporta che, limitatamente all’anno 2020, possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Entità e forma dell’agevolazione
Per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
Scadenza
La domanda per il 2020 va presentata dal 1° al 30 settembre 2020. Si precisa che Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2020.