CCIAA DI RAVENNA. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER L’OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E SOCIALI E SISTEMI DI SICUREZZA E VIDEO-ALLARME ANTIRAPINA – ANNO 2021.

DESCRIZIONE DEL BANDO 

Il bando promuove mediante la concessione di contributi l’adozione da parte delle imprese della provincia di Ravenna, di sistemi di gestione ambientale, di responsabilità sociale o di certificazione di prodotto e  l’utilizzo di sistemi di sicurezza, video-allarme antirapina conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto a singole imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:

  • siano Micro o Piccole o Medie imprese;
  • abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna; (le Ul dovranno risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo e saranno escluse le Ul classificate come magazzino o deposito).

Tipologia di interventi ammissibili

Il presente bando si articola su due azioni:

Azione 1 – Certificazioni ambientali e sociali.

  • Sistemi di gestione ambientale conformi alle norme UNI EN ISO 14001 e 13009 e al Regolamento “EMAS”;
  • Sistemi di gestione della responsabilità sociale secondo la norma “SA8000” e certificazione sociale Social Footprint Product (SFP);
  • Marchi di qualità ecologica “ECOLABEL”, EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto – ISO/TR 14025:2000) e Remade in Italy accreditato presso Accredia;
  • Effettuazione di analisi del ciclo di vita (LCA) per prodotti realizzati o commercializzai con conseguente certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14040.

Azione 2 -Adeguamento di sistemi di sicurezza e video-allarme antirapina.

  • Installazione di sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, e che siano conformi al disciplinare tecnico di cui al Protocollo d’intesa siglato il 12 dicembre 2019 tra il Ministero e le Associazioni imprenditoriali di categoria;
  • Sistemi di video-allarme antirapina a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
  • Casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
  • Sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactiess e phone payment);
  • Sistemi di sicurezza di rilevazione delle banconote false.
Spese ammissibili
Le spese, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell’impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge. La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente regolamento deve essere evidenziata dalle causali delle copie delle fatture.
I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Non sono ammesse le autofatture e le spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile complessivo è inferiore a 100 euro.
Azione 1) Certificazioni ambientali e sociali.
Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, con riferimento, esclusivamente, a certificazioni e marchi ottenuti per la prima volta nel corso dell’anno 2021, sostenute a partire dai 15 mesi precedenti la data della certificazione/marchio:
● spese di formazione del personale;
● spese di consulenza;
● spese per la certificazione, registrazione o relative al rilascio della concessione del marchio ecologico.
Le spese possono essere sostenute a partire dai 15 mesi precedenti la data di partenza della validità della certificazione/marchio ottenuta e fino alla data di presentazione della domanda di contributo (farà fede per il calcolo la data della fattura di spesa), integralmente fatturate e pagate. Non saranno ammesse spese connesse a rinnovi di certificazioni. Le consulenze esterne per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell’intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra imprese ed il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata)/offerta/preventivo in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività di consulenza con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione di consulenza.
Azione 2) Adeguamento dei sistemi di sicurezza e video-allarme antirapina.
● Spese per installazione di sistemi di video allarme antirapina in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, e che siano conformi al disciplinare tecnico di cui Protocollo d’intesa siglato il 12 dicembre 2019 tra il Ministero e le Associazioni imprenditoriali di categoria;
● spese per installazione di sistemi di video-allarme antirapina a circuito chiuso, sistemi biometrici per l’accesso a locali protetti, sistemi antintrusione con allarme acustico e nebbiogeni;
● spese per installazione di casseforti, blindature, sistemi antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri antisfondamento;
● spese per installazione di sistemi di pagamento elettronici (POS e carte di credito, contactiess e phone payment);
● spese per installazione sistemi di sicurezza di rilevazione delle banconote false.
Le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al giorno d’invio della domanda, integralmente fatturate e pagate. Sono ammissibili solo l’acquisto e relativa installazione di impianti o sistemi di nuova fabbricazione di cui sopra, esclusi gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti. Sono esclusi canoni, compresi quelli riferiti ad investimenti in leasing, il noleggio di impianti/attrezzature. Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente collegati all’installazione dei predetti dispositivi. Non sono ammesse le spese di mera installazione di impianti e sistemi di sicurezza il cui acquisto sia stato fatturato in un periodo diverso da quello indicato al presente regolamento. Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 500 euro.

Entità e forma dell’agevolazione

Per l’azione 1 la dotazione finanziaria è pari ad euro 10.000,00, mentre per l’azione 2 le risorse sono pari ad euro 40.000,00.

Alle imprese in possesso del rating di legalità1 in corso di validità al momento della domanda e fino all’erogazione del contributo, e alle imprese giovanili o femminili2 verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 (non cumulabili) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis;

L’ammontare del contributo è di 2.500,00 euro sia per l’azione 1 che per l’azione 2.

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