CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 90% PER SOSTENERE LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE ALL’ESTERO DEI GIOVANI PROFESSIONISTI.

DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO 

Il presente regolamento disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all’estero finalizzata all’accrescimento, in termini di eccellenza e
qualità, delle competenze professionali.

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali;
b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un’associazione inserita nel registro delle associazioni.
2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
a) hanno la residenza, il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio regionale;
b) hanno un’età non superiore a 35 anni;
c) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria.
3. Sono esclusi i soggetti che sono:
1) lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
2) collaboratori di impresa familiare;
3) artigiani;
4) commercianti;
5) coltivatori diretti;
6) titolari di impresa individuale;
7) amministratori di società di persone o di capitali.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI 
1. Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l’attività esercitata, finalizzate ad innalzare i livelli di competenza e le abilità individuali dei professionisti, realizzate esclusivamente all’estero, da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università.
2. Il percorso formativo deve concludersi con il rilascio di un il titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo.
3. Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.
4. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;
b) acquisto di testi connessi al percorso formativo;
c) premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;
d) spese di viaggio;
e) spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria.
5. Le spese di viaggio sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno. Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a quindici giorni.
6. Le spese accessorie di soggiorno sono riferite esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolgono le attività formative, conteggiate dalla data di avvio alla data di fine delle stesse, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi i periodi di sospensione delle attività formative superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero i periodi di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi.
7. Le modifiche che intervengono rispetto al percorso formativo presentato devono essere tempestivamente comunicate all’ ufficio competente.
8. Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l’iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.
9. L’importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell’importo di iscrizione ammissibile a contributo.
10. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda nonché quelle effettuate nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell’abilitazione professionale.

ENTITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE 

a) al 90 per cento delle spese ammissibili, qualora la domanda di contributo sia presentata esclusivamente per spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti la data di conseguimento dell’abilitazione professionale ovvero
non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;
b) al 70 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche
presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
c) al 50 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche
presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
d) al 30 per cento delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
2. L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.

SCADENZA 
Fino ad esaurimento fondi

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