DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO
La presente normativa ha la finalità di sostenere, mediante l’erogazione di contributi integrativi del canone di locazione, alcune categorie in condizioni di particolare debolezza sociale, che hanno individuato o sono in procinto di individuare una nuova soluzione alloggiativa in affitto.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente normativa:
- i nuclei familiari composti da una sola persona separata o divorziata. La sentenza o l’omologa di separazione ovvero la sentenza di divorzio devono essere intervenute nel periodo decorrente dal 1.1.2012 sino al giorno precedente alla data di pubblicazione del bando;
- le coppie, coniugate o conviventi anagraficamente, i cui componenti abbiano un’età inferiore ai 45 anni, o compiano il 45° anno di età nel 2014, e che abbiano almeno tre figli, inseriti nel medesimo nucleo familiare anagrafico e fiscalmente a carico, dei quali almeno due minorenni;
- i nuclei familiari composti da non più di due persone, delle quali almeno una sia di età superiore ai 65 anni, o compia il 65° anno di età nel 2014, eo sia portatore di handicap, con una diminuzione della capacità lavorativa superiore a due terzi.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMISSIBILE
Per far fronte alle situazioni descritte è previsto un sostegno economico all’affitto, che viene corrisposto per i contratti di locazione stipulati, a decorrere dal 1.1.2012 sino al termine di 180 giorni successivi alla data di approvazione della
graduatoria definitiva.
ENTITÀ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni consistono:
- in un incentivo, pari alla caparra stabilita nel contratto di locazione, fino ad un massimo di € 200,00;
- in un contributo mensile sul canone di locazione stabilito nel contratto, da corrispondere per 36 mesi, calcolato con le seguenti modalità:
- viene stabilita una “percentuale ideale”, pari al 10%, relativa all’incidenza del canone di locazione annuo sull’ ISEE 2014; viene decurtato dell’ assegno di mantenimento eventualmente corrisposto al coniuge eo ai figli;
- qualora la percentuale di incidenza sia inferiore a quella “ideale” stabilita, non è previsto alcun contributo;
- qualora la percentuale d’incidenza sia superiore a quella “ideale” stabilita, si determina il contributo mensile sulla base dell’eccedenza percentuale fino ad un massimo di € 200,00/mese.
SCADENZA
FINO AD ESAURIMENTO FONDI