DLGS 143/98 (EX LEGGE 277/77 “LEGGE OSSOLA”). CONTRIBUTO IN C/INTERESSI FINO ALL’85% PROMOSSO DA SIMEST PER SOSTENERE I CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO 

Il credito all’esportazione, nella duplice forma del credito acquirente e del credito fornitore, è uno strumento destinato a favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo.

La finalità della legge consiste nel consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi in linea con quelli offerti da concorrenti dei paesi OCSE.

SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole, medie e grandi imprese italiane, consorzi e cooperative, banche nazionali e estere, acquirenti esteri.

TIPOLOGIA DI INIZIATIVE AMMISSIBILI

I beni forniti devono essere beni di investimento italiani: macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Possono essere ammessi all’intervento anche le forniture di semilavorati o beni intermedi purché destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.

Se inclusi nel prezzo della fornitura, sono ammissibili all’intervento:

– i compensi di mediazione e/o di agenzia nella misura massima del 5% del valore della fornitura;
– le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria, sempreché diversi da materie prime e da semilavorati e nei limiti previsti dalla normativa UE

ENTITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE

Si differenziano a seconda che le operazioni di credito all’esportazione siano di tipo “credito acquirente” o “credito fornitore”.

Nel primo caso la banca, o consorzio di banche italiane/estere, stipula una convenzione finanziaria con l’acquirente estero, al quale concede un prestito a tasso fisso.

Nel caso “credito fornitore” , nel contratto commerciale il fornitore italiano concede all’acquirente estero una dilazione di pagamento a medio/lungo termine per l’85% del valore contrattuale; il 15% deve essere pagato dall’acquirente per contanti. Eventuali esborsi all’estero devonoe ssere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione è è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana, inclusi nell’importo della fornitura, sono assimilabili a merce di origine italiana:

– i compensi di mediazione o di agenzia, nella misura massima del 5% della fornitura

– i compensi corrisposti a società di commercializzazione in relazione ad operazioni di contro acquisto, nella misura massima del 5% della fornitura

La dilazione deve essere pari o superiore ai 24 mesi dal punto di partenza del credito (spedizione/consegna o,, nel caso di impianti chiavi in mano, collaudo preliminare). I tassi di interesse minimi sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all’esportazione, vengono fissati in fase di negoziazione dell’operazione o al momento della stipula del contartto con la controparte estera o resta fisso per tutta la durata del credito all’esportazione.

La domanda di contributo agli interessi deve essere presentata su apposito modulo, da parte delle banche finanziatrici o intermediarie, ovvero dall’esportatore medesimo, nel caso di smobilizzazione diretta dei titoli di credito.

SCADENZA 

Fino ad esaurimento fondi.

SEI UN IMPRENDITORE O UN COMMERCIALISTA?

Ottieni un Report gratuito e personalizzato sul tuo progetto di Ricerca & Sviluppo