FONDO CONTRIBUTI AGLI INTERESSI

DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO

La presente Circolare, approvata presso la SIMEST S.p.A. , definisce le soglie minime di ammissibilità, nonché i criteri, le condizioni e le procedure relative all’intervento agevolativo sulle operazioni di credito all’esportazione effettuato a valere sul Fondo contributi agli interessi legge 295/73.

L’intervento agevolativo della SIMEST si esplica nella forma del contributo agli interessi su finanziamenti concessi in relazione a contratti di esportazione conclusi dagli operatori nazionali e copre la differenza tra il tasso di finanziamento ammissibile e il tasso agevolato a carico del debitore.

SOGGETTI BENEFICIARI

Ai sensi della normativa vigente, possono richiedere l’intervento agevolativo della SIMEST:

  • le banche nazionali o estere, nel caso di finanziamenti;
  • le banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso o variabile sul mercato interno o di smobilizzi a tasso variabile sul mercato estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili;
  • gli esportatori o le banche nazionali, nel caso di smobilizzi a tasso fisso sul mercato estero di titoli di credito ovvero di crediti assistiti da lettere di credito irrevocabili, da lettere di garanzia irrevocabili e autonome e da lettere di credito stand by irrevocabili.

TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI

Operazioni di finanziamento di crediti all’esportazione (crediti fornitori o crediti acquirenti) riguardanti forniture di origine italiana, comunitaria e extracomunitaria, nei limiti previsti dalla disciplina vigente, di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate.

Non sono ammissibili operazioni relative a forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole nonché di semilavorati e/o beni intermedi non inseriti in contratti di fornitura italiana di beni di investimento.

Sono ammissibili all’intervento agevolativo le operazioni con durata della dilazione di pagamento accordata alla controparte estera pari o superiore a 24 mesi dal punto di partenza del credito.

ENTITA’ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE

Finanziamento fino ad un massimo dell’85% dell’importo della fornitura ammissibile ma comunque non oltre il 100% del valore di beni e servizi di origine italiana. Pertanto:

  • una quota almeno pari al 15% dell’importo della fornitura deve essere regolata dall’acquirente per contanti entro il punto di partenza del credito;
  • eventuali esborsi all’estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti. In caso di eccedenza degli esborsi all’estero rispetto alla quota contanti, l’importo del finanziamento ammissibile è limitato a massimo il 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana, fatto salvo quanto di seguito previsto.

Se inclusi nell’importo della fornitura, sono assimilati a merce di origine italiana:

  • nella misura massima del 5% della fornitura, i compensi di mediazione o agenzia, attestati da apposita dichiarazione, ancorché diano luogo ad esborsi all’estero da parte dell’esportatore; la parte eventualmente eccedente il 5% è conteggiata tra gli esborsi all’estero;
  • nella misura massima del 5% della fornitura, i compensi debitamente documentati corrisposti a società di commercializzazione per la realizzazione di operazioni di contro acquisto (buyback e countertrade) destinate a garantire l’obbligazione del debitore estero derivante dal contratto di esportazione; la parte eventualmente eccedente il 5% è conteggiata tra gli esborsi all’estero;
  • le subforniture di merci e servizi di origine comunitaria (sempreché si tratti di prodotti diversi da materie prime e da semilavorati e costituiscano un complemento necessario alla fornitura).
SCADENZA 
Fino ad esaurimento fondi.

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