FONDO UNICO PER LO SVILUPPO DEL MOLISE. FONDO PER LA CONCESSIONE DI GARANZIE DIRETTE SU FINANZIAMENTI ALLE PMI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI.

DESCRIZIONE DEL BANDO 

Il presente Regolamento indica le procedure operative per la concessione delle garanzie dirette su finanziamenti alle imprese finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti.

Le garanzie sono concedibili verso tutte le forme di finanziamento aventi caratteristiche definite, finalizzate alla realizzazione di investimenti a medio-lungo termine, sia materiali che immateriali, effettuati dalle imprese nel territorio molisano.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento esclusivamente le imprese che alla data della domanda risultano operative, ovvero hanno iniziato l’attività con la comunicazione alla CC.I.AA. da almeno tre anni e i cui investimenti proposti siano realizzati nel territorio della regione Molise, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei massimali di aiuto previsti dalla normativa “de minimis” o, in alternativa, dalla normativa sugli “aiuti a finalità regionale” e sugli “aiuti in esenzione”, nonché delle ulteriori limitazioni prescritte dalle normative applicabili a tale Fondo. Le imprese di grandi dimensioni possono beneficiare delle suddette agevolazioni esclusivamente secondo il regime previsto dalla normativa “de minimis”.

Tipologia di interventi ammissibili

Le operazioni agevolabili fanno riferimento a tutte le possibili forme di intervento finanziario offerte dal sistema dei soggetti finanziatori per la realizzazione di nuovi investimenti, materiali e immateriali, da parte delle imprese beneficiarie. Sono pertanto inclusi tra i finanziamenti agevolabili anche i prestiti partecipativi, la sottoscrizione di strumenti finanziari,  i finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti realizzati a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Gli investimenti dovranno essere avviati, comunque, entro 6 mesi dalla concessione della garanzia ed ultimati entro un periodo massimo di 3 anni dalla stessa, pena larevoca.

La durata del finanziamento non dovrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 12 anni.

Per le sole iniziative realizzate in leasing, la durata massima potrà essere superiore e raggiungere i limiti stabiliti dalle normative fiscali vigenti.

Non potranno essere ammessi alle agevolazioni finanziamenti aventi ad oggetto programmi di investimento inferiori ad Euro10.000,00.

I beni mobili ed immobili oggetto del programma potranno risultare oltre che “nuovi di fabbrica” anche “usati”

Entità e forma dell’agevolazione

Il Fondo potrà concedere garanzie nella misura massima complessiva del 60% (sessanta per cento) dell’ammontare di ciascuna delle operazioni sopra indicate ed entro i limiti fissati dalla normativa comunitaria.

L’ammontare complessivo della garanzia concedibile non potrà superare il valore di Euro 2.500.000,00, come sancito dall’Aiuto di Stato di riferimento riguardante il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI”, approvato dalla Commissione Europea, e non potrà superare il massimale di Euro 1.500.000,00 nel caso in cui la garanzia sia concessa secondo il regime “de minimis”.

Qualora le domande di agevolazione siano presentate da imprese operanti nel settore del trasporto su strada, i massimali di garanzia concedibili, di cui sopra, sono ridotti della metà. I medesimi massimali, per le imprese agricole, sono stabiliti, rispettivamente, in Euro 112.500,00 ed Euro 56.250,00 (aseconda se la durata della garanzia è inferiore a 5 anni o compresa tra 5 e 10 anni) e, per le imprese operanti nel settore della pesca, in Euro 450.000,00 ed Euro 225.000,00 (con riferimento alle medesime durate).

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