DESCRIZIONE COMPLETA DEL BANDO
La Regione Toscana ha approvato il regolamento per la presentazione delle domande di accesso alla garanzia a valere sul Fondo di garanzia – Sezione 2 “Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori”.
L’intervento consiste nella concessione di garanzie a titolo de minimis, su finanziamenti contratti dalle imprese a fronte di liquidità, favorendo in tal modo l’accesso al credito e la competitività del sistema produttivo regionale.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammesse ai benefici le micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi sede legale in Toscana, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
Sono ammesse alla garanzia le operazioni finanziarie (finanziamenti), finalizzate a:
- consolidamento a medio e lungo termine di debiti a breve termine, purché sulla nuova operazione finanziaria siano negoziate condizioni migliorative per le imprese;
- finanziamenti per reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, a condizione che sia allegata alla richiesta di garanzia, distinta delle fatture relative agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni o di altra documentazione equipollente e descrizione dei singoli investimenti effettuati completa del costo sostenuto dall’impresa per singola voce di spesa. Sono esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine;
- acquisto di scorte o di altre forniture;
- finanziamenti per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l’impresa sosterrà nei 12 mesi successivi alla erogazione del finanziamento, a condizione che l’impresa si impegni, con apposito accordo sindacale a mantenere in attività nei successivi 12 mesi alla concessione del finanziamento, da allegare alla richiesta di garanzia;
- finanziamenti per il reintegro di liquidità delle piccole e medie imprese che vantano crediti verso imprese appartenenti, al momento dell’emissione della fattura non pagata, a specifici settori;
- mutui in oro o prestiti d’uso con impegno dell’azienda all’incremento occupazionale, a condizione che l’impresa si impegni, con apposito accordo sindacale, a realizzare un incremento occupazionale nei successivi 24 mesi alla concessione del finanziamento, da allegare alla richiesta di garanzia;
- cambiali finanziarie;
- liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana, a condizione che le imprese abbiano sede operativa o amministrativa nel territorio toscano e alleghino alla richiesta di garanzia copia della “Scheda di accertamento danni imprese” consegnata al Comune di competenza, e che la richiesta di garanzia sia presentata entro 12 mesi dal verificarsi dell’evento.
TIPOLOGIA DI GARANZIE AMMISSIBILI
Le garanzie saranno concesse esclusivamente a fronte di finanziamenti, aventi le seguenti caratteristiche:
- di importo massimo (per singolo finanziamento) pari a € 800.000,00. I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerate “operazioni di microcredito”;
- di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi;
- le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario;
- la garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell’importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino al 60% dell’ammontare dell’esposizione del soggetto finanziatore nei confronti dell’impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- la garanzia è elevata fino all’80% per le operazioni relative a mutui in oro o prestiti d’uso con impegno dell’azienda all’incremento occupazionale e liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali;
- l’importo massimo garantito è pari a euro 640.000,00 per singola impresa ed euro 960.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell’esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia.
- La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente l’agevolazione e sui finanziamenti garantiti, il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.
ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
La dotazione finanziaria è pari ad € 4.389.580,00.
L’importo massimo per singolo finanziamento è pari a € 800.000,00.
I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerate “operazioni di microcredito”.
FINO AD ESAURIMENTO FONDI