L.R. 14/2014. FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI.

DESCRIZIONE DEL BANDO 

Con il presente invito si intende rendere disponibili incentivi all’assunzione di persone svantaggiate e/o con disabilità in esito alla precedente delibera regionale del 2019.

Soggetti beneficiari

Potrà presentare richiesta di incentivi all’assunzione l’impresa che ha sottoscritto un accordo secondo la legge 14/2014 e la delibera del 2019.

Tipologia di interventi ammissibili

Potranno essere richiesti a valere sul presente invito:

1. incentivi all’assunzione di persone svantaggiate;
2. incentivi all’assunzione di persone disabili di cui alla Legge n.68/1999.

 

Potranno essere richiesti incentivi per le assunzioni effettuate a far data dal 15/04/2019.

Le tipologie di assunzione sono le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale. Sono incentivabili solo le assunzioni per contratti di lavoro a tempo indeterminato solo nei casi in cui la retribuzione assicurata al/alla lavoratore/lavoratrice a seguito della sua assunzione sia superiore a euro 15.000,00 annui lordi.

Sono ammesse le spese per il costo salariale lordo annuale sostenuto per ciascuna persona assunta.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente Invito sono pari a euro 28.500,00 di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Assunzione a tempo indeterminato di persona svantaggiata.

Il soggetto beneficiario ha il diritto all’incentivo nelle seguenti misure determinate sull’effettiva durata del rapporto di lavoro:

 

  • fino a 12 mesi: nessun incentivo;
  • da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: 50% dell’entità dell’incentivo nello specifico il 25% costo salariale lordo dei 12 mesi;
  • da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: 100% dell’entità dell’incentivo nello specifico il 50% costo salariale lordo dei 12 mesi.

Assunzione di persona disabile

Il soggetto beneficiario ha il diritto all’incentivo nelle seguenti misure determinate sull’effettiva durata del rapporto di lavoro:

 

fino a 12 mesi: nessun incentivo;

da 12 mesi e un giorno a 18 mesi: il 25% del costo salariale lordo della prima annualità nello specifico 1/6 dell’incentivo massimo ammissibile;

da 18 mesi e un giorno ai 24 mesi: il 50% del costo salariale lordo della prima annualità nello specifico 1/3 dell’incentivo massimo ammissibile;

da 24 mesi e un giorno a 36 mesi: il 50% del costo salariale delle prime due annualità nello specifico 2/3 dell’incentivo massimo ammissibile;

da 36 mesi e un giorno: il 50% del costo salariale lordo delle tre annualità nello specifico il 100% dell’incentivo massimo
ammissibile.

Si specifica che il diritto all’incentivo è riconosciuto in misura eventualmente ridotta come sopra solo nel caso in cui l’interruzione del contratto a tempo indeterminato intervenga dopo 12 mesi dall’assunzione a seguito di:

 

  • licenziamento per giusta causa;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  • dimissioni volontarie (non per giusta causa).

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