DESCRIZIONE DEL BANDO
Il contributo è finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale e destinato a riserva indivisibile del patrimonio netto.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo di cui trattasi, le società cooperative a mutualità prevalente o i loro consorzi, di cui sopra, iscritti nelle categorie:
- sociali,
- di produzione lavoro,
- di consumo,
- di dettaglianti,
- consorzi cooperativi,
- altre cooperative;
e aventi le seguenti forme giuridiche:
- cooperativa sociale;
- piccola società cooperativa;
- piccola società cooperativa a responsabilità limitata;
- società consortile cooperativa a responsabilità limitata;
- società cooperativa;
- società cooperativa a responsabilità illimitata;
- società cooperativa a responsabilità limitata;
- società cooperativa consortile;
- società cooperativa europea.
Requisiti di ammissibilità
- Aver conseguito un volume d’affari, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000.
- Aver registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 una perdita di esercizio pari ad almeno il 30 per cento del minore dei valori tra quello corrispondente al capitale sociale e quello corrispondente al patrimonio netto. Nel caso di data di chiusura dell’esercizio successiva al 31 dicembre 2020 occorre fare riferimento all’eventuale perdita registrata nell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato.
- Essere attivi alla data del 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda come risulta dallo “stato attività” della visura camerale.
- Avere la sede legale o l’unità operativa in cui sia esercitata l’attività in Valle d’Aosta, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
- Non essere in stato di scioglimento volontario o procedure concorsuali.
Entità e forma dell’agevolazione
Il contributo è concesso sulla base degli importi auto-dichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:
- importo massimo di euro 20.000 per le società cooperative aventi tra uno e dieci addetti nell’esercizio di riferimento;
- importo massimo di euro 40.000 per le società cooperative aventi tra undici e venti addetti nell’esercizio di riferimento;
- importo massimo di euro 60.000 per le società cooperative aventi oltre i venti addetti nell’esercizio di riferimento.
Per addetti si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa. Il numero degli addetti corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Il contributo in ogni caso non può superare il 70 per cento della perdita di esercizio effettivamente registrata e risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
Il contributo in ogni caso non può superare il 70 per cento della perdita di esercizio effettivamente registrata e risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.