L.R. 15/2021. FINANZIAMENTO A FONDO UNA TANTUM PERDUTO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE O DEI LORO CONSORZI.

DESCRIZIONE DEL BANDO 

Il contributo è finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale e destinato a riserva indivisibile del patrimonio netto.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo di cui trattasi, le società cooperative a mutualità prevalente o i loro consorzi, di cui sopra, iscritti nelle categorie:

  1. sociali,
  2. di produzione lavoro,
  3. di consumo,
  4. di dettaglianti,
  5. consorzi cooperativi,
  6. altre cooperative;

e aventi le seguenti forme giuridiche:

  • cooperativa sociale;
  • piccola società cooperativa;
  • piccola società cooperativa a responsabilità limitata;
  • società consortile cooperativa  a responsabilità limitata;
  • società cooperativa;
  • società cooperativa a responsabilità illimitata;
  • società cooperativa a responsabilità limitata;
  • società cooperativa consortile;
  • società cooperativa europea.

Requisiti di ammissibilità

  • Aver conseguito un volume d’affari, nel 2019, non superiore a euro 5.000.000.
  • Aver registrato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 una perdita di esercizio pari ad almeno il 30 per cento del minore dei valori tra quello corrispondente al capitale sociale e quello corrispondente al patrimonio netto. Nel caso di data di chiusura dell’esercizio successiva al 31 dicembre 2020 occorre fare riferimento all’eventuale perdita registrata nell’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato.
  • Essere attivi alla data del 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda come risulta dallo “stato attività” della visura camerale.
  • Avere la sede legale o l’unità operativa in cui sia esercitata l’attività in Valle d’Aosta, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
  • Non essere in stato di scioglimento volontario o procedure concorsuali.

Entità e forma dell’agevolazione

Il contributo è concesso sulla base degli importi auto-dichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:

  1. importo massimo di euro 20.000 per le società cooperative aventi tra uno e dieci addetti nell’esercizio di riferimento;
  2. importo massimo di euro 40.000 per le società cooperative aventi tra undici e venti addetti nell’esercizio di riferimento;
  3. importo massimo di euro 60.000 per le società cooperative aventi oltre i venti addetti nell’esercizio di riferimento.
Per addetti si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro dell’impresa. Il numero degli addetti corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile dei dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
Il contributo in ogni caso non può superare il 70 per cento della perdita di esercizio effettivamente registrata e risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

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