DESCRIZIONE DEL BANDO
Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore di start-up costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, comprese le spin-off della ricerca, a sostegno delle spese di primo impianto, delle spese per l’acquisizione di servizi forniti da centri di co-working, nonché per le spese di investimento, valorizzando in particolare le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi le start-up giovanili che hanno sede legale o unità operativa dove è realizzato il progetto di creazione e sviluppo di start-up giovanile ubicata sul territorio regionale.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la start-up giovanile richiedente non abbia sede legale o unità operativa dove verrà realizzato il progetto di investimento attiva nel territorio regionale, la start up medesima si obbliga ad attivare, sul territorio regionale, la sede legale o l’unità dove sarà realizzato il progetto di investimento oggetto della domanda entro la data di presentazione della rendicontazione.
Per start-up s’intende: l’impresa costituita da non più di sessanta mesi al momento della presentazione della domanda; non è considerata start-up la società le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l’impresa che è stata costituita tramite conferimento d’azienda o di ramo d’azienda da parte di impresa preesistente.
Per start-up giovanile s’intende:
I) la start-up costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani;
II) la start-up costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane;
III) la start-up costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani;
IV) la start-up costituita in forma di impresa individuale il cui, al momento della presentazione della domanda, titolare è un giovane;
Per giovane si intende la persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età.
Tipologia di interventi ammissibili
Sono ammissibili le spese sostenute dalla start-up giovanile legate alla realizzazione del progetto, sia se sostenute dopo la presentazione della domanda sia se sostenute nei 36 mesi prima della presentazione della domanda: