Descrizione completa del bando
La misura della Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori vitivinicoli, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Abruzzo e iscritti alla Camera di Commercio.
I beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti devono avere, a pena di esclusione, la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare l’intervento, risultanti dal Fascicolo aziendale, a decorrere dalla data della domanda di aiuto.
La disponibilità deve risultare, pena inammissibilità della domanda, da:
a) titolo di proprietà;
b) titolo di usufrutto;
c) contratto di affitto scritto e registrato.
Tipologia di interventi ammissibili
La misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottata con il presente atto, valida per la campagna vitivinicola 2020/2021 si applica sull’intero territorio della Regione Abruzzo.
Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali e precisamente:
a) GDC o Doppia Cortina;
b) Cordone Libero e Cortina Semplice;
c) Spalliera (Guyot e Cordone Speronato);
d) Pergola Abruzzese.
Le attività ammissibili sono:
a) la riconversione varietale che consiste: – nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; – nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;
b) la ristrutturazione, che consiste: o nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; o nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, di modifica delle forme di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto esistente. È esclusa l’ordinaria manutenzione.
La superficie minima ammessa, oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è fissata in 0,50 ettari.
In deroga a tale limite, per le aziende che hanno una superficie vitata (compresi eventuali diritti/autorizzazioni di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad un ettaro, la superficie minima è di 0,30 ettari.
Gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono il reimpianto possono essere effettuati:
a) utilizzando un diritto/autorizzazione al reimpianto in possesso del beneficiario;
b) estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione di reimpianto;
c) con l’impegno del produttore ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in suo possesso, entro la fine della quarta campagna viticola successiva all’impianto.
Entità e forma dell’agevolazione
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione è erogato:
a) a titolo di compensazione per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell’intervento;
b) a titolo di contributo per i costi di ristrutturazione e riconversione dell’impianto.
Per ogni ettaro di vigneto ristrutturato o riconvertito, a seconda del tipo di impianto, si prevede la concessione di un contributo per:
a) il costo dell’estirpazione (contributo del 50% delle spese ammissibili);
b) il costo dell’impianto (contributo del 50% delle spese ammissibili);
c) il mancato reddito per il periodo di mancata produzione (contributo del 100%).
Per ogni annualità di attuazione della misura, l’importo medio regionale del contributo ammissibile per i costi di ristrutturazione e riconversione e per l’indennizzo per le perdite di reddito, non può in nessun caso essere superiore a 13.500 euro ad ettaro. Il sostegno è elevato fino ad un massimo di 17.500 euro ad ettaro in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, aventi altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., esclusi gli altopiani.
Scadenza
La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 settembre 2020.