PO FEAMP 2014/2020. Misura 2.47. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per l’innovazione nel settore dell’acquacoltura.

Descrizione completa del bando

Il bando è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Puglia del 24/09/2020 a pagina 62620.

La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, nell’ambito del La Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle Disposizioni Attuative di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura 2.47, intesa a promuovere l’innovazione del settore acquacoltura.

Soggetti beneficiari

Il sostegno per gli interventi è concesso a:

a) Imprese acquicole in collaborazione con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro;

b) Organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro.

Gli interventi sono svolti da o in collaborazione (ATI/ATS) con organismi scientifici o tecnici pubblici o privati, riconosciuti dal diritto nazionale dello Stato membro, che ne convalidano i risultati.

Tipologia di interventi ammissibili

Gli interventi oggetto della presente Misura devono essere realizzati nel territorio della regione Puglia.

Ai fini della corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a: – aree a rischio idrogeologico;

– aree a rischio di erosione;

– aree a rischio di inondazione costiera;

– Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;

– quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;

– quadro normativo per la difesa del suolo;

– Aree Natura 2000;

– presenza di criticità puntuali;

– compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Il sostegno non è concesso per gli interventi di acquacoltura nelle zone marine protette, se è stato stabilito dall’autorità competente dello Stato membro, sulla base di una valutazione dell’impatto ambientale, che l’intervento produrrebbe un significativo impatto ambientale negativo che non può essere adeguatamente mitigato.

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

a) sviluppare conoscenze di tipo tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, che, in particolare, riducono l’impatto sull’ambiente, la dipendenza dalla farina di pesce e dall’olio di pesce, favoriscono un uso sostenibile delle risorse in acquacoltura o facilitano l’applicazione di nuovi metodi di produzione sostenibili;

b) sviluppare o introdurre sul mercato nuove specie acquicole con un buon potenziale di mercato, prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, processi nuovi o migliorati o sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;

c) esplorare la fattibilità tecnica o economica di prodotti o processi innovativi.

Sono ammessi solo interventi di nuova realizzazione.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP (24 settembre 2020).

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l’attuazione dell’operazione quali: stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l’azione, noleggi, spese di coordinamento, studi fattibilità).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

– servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;

– spese per il miglioramento delle condizioni d’igiene e sanitarie delle condizioni ambientali dei sistemi di produzione attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;

– investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;

– consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;

– retribuzioni e oneri del personale dipendente;

– spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;

– spese per la costituzione di ATI/ATS;

– viaggi e trasferte del personale non amministrativo;

– assicurazioni per gli operatori;

– spese per lo sviluppo e l’introduzione di nuove specie acquicole per allevamento di Organismi non Geneticamente Modificati;

– spese per lo sviluppo e l’introduzione di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati;

– spese per lo sviluppo e l’introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati;

– attrezzature per l’attività: ammortamenti, noleggi e leasing;

– costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).

Entità e forma dell’agevolazione

La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.

Si applica un’intensità dell’aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale.

Per interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI, l’intensità massima dell’aiuto è del 30%.

L’importo della spesa massima ammissibile per progetto e per soggetto beneficiario è fissato in

euro 500.000.

Non saranno ammissibili progetti il cui contributo ammissibile sia inferiore a euro 50.000.

Un medesimo soggetto non può partecipare a più di un’ATS e non può partecipare a più di un progetto.

Inoltre, non saranno ammissibili soggetti candidati che abbiano già beneficiato di un finanziamento sul precedente avviso Mis. 2.47 per il medesimo intervento.

Scadenza

Il termine per la presentazione delle domande è il 23 novembre 2020.

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