Descrizione completa del bando
Al fine di mitigare gli effetti negativi sul sistema imprenditoriale regionale causati dall’emergenza sanitaria e di consentire la continuità e la ripresa dell’attività aziendale, il bando si propone di sostenere gli investimenti delle imprese di micro, piccola e media dimensione necessari a garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di agevolazione le micro, piccole e medie imprese in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) che esercitano un’attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:
SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (Divisione 35)
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:
- 35.14 “Commercio di energia elettrica”
- 35.23 “Commercio di gas distribuito mediante condotte”
SEZIONE G – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (Divisioni da 45 a 47)
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:
- 45.11.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” (limitatamente al commercio all’ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”
- 45.19.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli” (limitatamente al commercio all’ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.19.02 “Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)”
- 45.31 “Commercio all’ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli”
- 45.40.11 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori” (limitatamente al commercio all’ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.40.12 “Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori”
- 45.40.21 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori (limitatamente al commercio all’ingrosso e con esclusione del commercio al dettaglio)
- 45.40.22 “Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori”
Divisione 46 “COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)”
- 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati”
SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Divisioni da 49 a 53)
Ammessa tutta la sezione con l’esclusione dei seguenti codici:
- 49.4 “Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco”
- 50.2 “Trasporto marittimo e costiero di merci”
- Divisione 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- Divisione 53 “SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE”
SEZIONE I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (Divisioni da 55 a 56)
Sono ammessi esclusivamente i seguenti codici:
- 55.90.10 “Gestione di vagoni letto”
- 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”
SEZIONE K – ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (Divisioni da 64 a 66) Ammessa tutta la sezione
SEZIONE L – ATTIVITA’ IMMOBILIARI (Divisione 68) Ammessa tutta la sezione
Tipologia di interventi ammissibili
Gli investimenti devono essere realizzati nell’ambito di strutture operative dell’impresa ubicate nel territorio della regione Liguria.
Sono considerati ammissibili gli interventi diretti ad adeguare i propri processi produttivi necessari per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19.
Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23/02/2020, purché non conclusi alla data di presentazione della domanda.
Gli interventi devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un’unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 3 mesi.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
A) interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro;
B) acquisto di dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza (es. guanti, occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici);
C) opere edili e impiantistiche e acquisto di dispositivi, sistemi di controllo, hardware, software e licenze, materiali, strumenti, attrezzature, e impianti atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
D) prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali per l’attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell’ambiente di lavoro e il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, nella misura massima del 10% del totale dell’intervento ammissibile;
E) costi della garanzia per l’erogazione dell’anticipazione del contributo.
Entità e forma dell’agevolazione
L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 2.000 euro. L’importo massimo del contributo concedibile non può superare 15.000 euro.
L’agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile.
Scadenza
Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 10/09/2020.
Le domande possono essere presentate dal 22 al 25 settembre 2020.